Art.51 Determinazione del Reddito da Lavoro Dipendenti
L’Art. 51, comma 2, lett. A del TUIR (Testo Unico delle imposte sui Redditi D.P.R. n. 917/86) contiene la disciplina dei contributi di Assistenza Sanitaria versati dal Datore di Lavoro e dal Lavoratore, stabilendo condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al reddito di lavoro dipendente.
Il comma 2 del predetto articolo, recentemente modificato in seguito al Decreto sui Fondi Sanitari integrativi del SSN, recita che gli stessi non concorrono a formare reddito.
I Contributi Previdenziali e Assistenziali versati dal Datore di lavoro e dal Lavoratore ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine Assistenziale in conformità a disposizione di Contratto o di Accordo o di Regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il Decreto del Ministro della Salute di cui all’Articolo 10, Comma 1, Lettera e-ter, per un importo non superiore complessivamente ad Euro 3.615,00. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di Assistenza Sanitaria versati ai sensi dell’Articolo 10, Comma 1, Lettera e-ter.
Art. 15 TUIR (Testo Unico delle imposte sui Redditi D.P.R. n. 917/86) prevede che può essere portato in detrazione.
Il 19% dei Contributi Associativi versati da singole persone fisiche a Società di Mutuo Soccorso (fino ad un massimo di € 1.291,14) e la detrazione non fa cumulo con altre detrazione (polizze vita, o infortuni previdenziali)
